Prodotti da costruzione
Approvato il testo del Nuovo regolamento UE (CPR) che abroga il reg. n. 305/2011.
Premessa.
Già nel marzo 2022 la Commissione Europea aveva adottato una proposta di regolamento migliorativa, per definire nuove condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. In particolare si poneva maggiore attenzione alla economia circolare per rendere i prodotti sostenibili e rendere l’Unione Europea indipendente dalle risorse.
Furono quindi stabilite norme applicabili a tutti i prodotti sul mercato interno, al fine di renderli più durevoli, riutilizzabili, riparabili, migliorabili, riciclabili e generalmente meno dannosi per l’ambiente, con l’obiettivo di valorizzare l’economia circolare e responsabilizzare i consumatori verso la transizione verde.
Tanto premesso, lo scorso 10 aprile 2024, il Parlamento Europeo ha approvato il testo del nuovo Regolamento dei Prodotti da costruzione che abroga l’attuale CPR (Regolamento 305/2011).
Il nuovo Regolamento si focalizza soprattutto sulla transizione verde, sul riutilizzo dei materiali, su prodotti innovativi e sulla transizione digitale.
Il provvedimento passerà ora al vaglio del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo per l’approvazione finale e successivamente sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea.
I contenuti del regolamento e applicabilità.
Il regolamento europeo sui Prodotti da Costruzione stabilisce:
– norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
– requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;
– i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti;
– gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Si applica ai prodotti da costruzione, inteso come qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D.
I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali sono stabiliti in norme armonizzate, elaborate su richiesta della Commissione da una o più organizzazioni europee di normazione.
Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica e redige una dichiarazione di prestazione e di conformità prima che tale prodotto sia immesso sul mercato.
Nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione 2024: le principali novità.
– Sostenibilità ambientale. Viene introdotto il sistema di valutazione e verifica 3+, il sistema previsto per il soddisfacimento del requisito di sostenibilità ambientale e sarà complementare agli altri sistemi di attestazione. La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all’imballaggio e dura per l’intero ciclo di vita del prodotto.
– Una sola Marcatura CE. Si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE“. Ciò per evitare la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione.
– Viene istituito un sistema di Passaporto digitale dei prodotti (art. 75). Il nuovo regolamento precisa che sarà istituito da un regolamento dell’Unione Europea e dovrà essere compatibile e interoperabile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili.
Il Passaporto digitale (DPP) ha come obbiettivo la raccolta e la condivisione dei dati di un prodotto durante tutto il suo il ciclo di vita.
Il Passaporto del prodotto-tipo ha un suo codice identificativo ed è accessibile per un periodo di 25 anni.
Esso contiene informazioni relative a:
– la dichiarazione di prestazione e di conformità;
– le informazioni generali, le istruzioni per l’uso e le informazioni sulla sicurezza;
– la documentazione tecnica.
– Appalti pubblici verdi (GPP). il Regolamento introduce requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione in ambito UE. Questi requisiti si applicano obbligatoriamente alle procedure di appalto pubblico.
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono tuttavia decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti.
Entrata in vigore e periodo di transizione.
Il nuovo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione sostituirà entro fine anno l’attuale Reg. (EU) 305/2011 (CPR).
La transizione tra il Regolamento UE 305/2011 attualmente in vigore e il Nuovo Regolamento sarà graduale.
Il Nuovo Regolamento CPR si applicherà esclusivamente alle norme armonizzate che verranno aggiornate gradualmente nei prossimi anni e nel frattempo rimarrà valido e applicabile il Regolamento UE 305/2011 per tutte le norme armonizzate emesse in precedenza.
Di seguito il Testo approvato del nuovo Regolamento CPE n.TA (2024)0188
Contiene i seguenti allegati:
All.1 – Requisiti di base delle opere di costruzione
All.2 – Caratteristiche ambientali essenziali (realtive alla valutazione del ciclo di vita del prodotto)
All.3 – Requisiti dei prodotti (atti a garantire il funzionamento e la prestazione adeguati)
All.4 – Informazioni generali relative ai prodotti, istruzioni per l’uso e informazioni sulla sicurezza
All.5 -MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITÀ
All.6 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI VALUTAZIONI TECNICHE EUROPEE E PER L’ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA
All.7 – ELENCO DELLE FAMIGLIE DI PRODOTTI
All.8 – REQUISITI DEI TAB (organismi di valutazione tecnica)
All.9 – SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA
All.10 – CARATTERISTICHE ESSENZIALI DI NATURA ORIZZONTALE
All.11 – TAVOLE DI CONCORDANZA (raffronto tra reg.UE 305/2011 e Nuovo Regolamento)